RICONOSCIMENTO DEL MINISTERO
Il Ministero dell’Istruzione riconosce il periodo di studio effettuato all’estero.
La normativa di base è contenuta nell'articolo 192 del Testo Unico sulla scuola n° 297/94 che consente l’iscrizione dei giovani provenienti da un corso all’estero senza perdere l’anno, previa un’eventuale prova integrativa su alcune discipline indicate dal Consiglio di Classe.
Poiché alcune materie differiscono da quelle studiate in Italia, al fine della riammissione degli studenti all'anno o al semestre successivo a quello trascorso all'estero, la scuola italiana valuta i risultati ottenuti presso la scuola straniera e decide le modalità di reinserimento per quelle discipline che non sono state studiate.
Non esiste una regola univoca ma ogni istituto fissa le proprie modalità, pertanto raccomandiamo ai nostri studenti di discutere preventivamente la questione con i propri docenti e acquisire tutte le informazioni utili.
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Inoltre la Circolare Ministeriale 181 del 17/3/97 sottolinea il valore dell’esperienza di studio all’estero e prevede che il Consiglio di Classe acquisisca la scheda di valutazione che lo studente riceve dalla scuola straniera.
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E’ importante che lo studente comprenda che al rientro gli sarà chiesto un impegno aggiuntivo, ma che sia al contempo consapevole del fatto che i benefici che trae da quest’esperienza sono di gran lunga superiori alla fatica del recupero.